Legge 22 maggio 1971, n. 339 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
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Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
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Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio entro otto giorni.
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Le dimissioni, la revoca e la cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente comportano la decadenza dell'intera Giunta.
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Il Presidente e la Giunta decadono altresì in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa di oltre la metà dei componenti la
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Salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, nell'ipotesi di dimissioni o cessazioni dalla carica per qualsiasi causa di
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Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di
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Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. In tale caso il